TITOLO I
ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA’ – COMPITI
Art. 1 – Enunciazione
La “Ucid” – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Gruppo regionale Lombardo – sorto in Milano nel Luglio del 1945 – è un’Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto.
Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di Sezioni aderenti alla “UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Gruppo regionale Lombardo”, formalmente costituite – con atto notarile o scrittura privata autentica – secondo quanto previsto dal presente Statuto e da quello della Federazione Nazionale.
L’Associazione “Ucid – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Gruppo Regionale Lombardo” aderisce alla Ucid Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Federazione Nazionale”, costituita il 31 Gennaio 1947 e retta attualmente dallo Statuto approvato dall’assemblea del 18 giugno 2002; si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e sue successive modifiche approvate a norma di legge e di statuto.
Il presente statuto e le sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all’approvazione della Conferenza Episcopale Regionale.
Art. 2 – Denominazione
La denominazione dell’Associazione è “UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Gruppo Regionale Lombardo” da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “Ucid – Gruppo Regionale Lombardo”.
Art.3 – Sede
Il Gruppo Regionale Lombardo ha sede in Milano attualmente in Via Bigli n. 15/a; con semplice delibera del Consiglio regionale la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del Comune di Milano.
Art. 4 – Durata
La durata del Gruppo Regionale Lombardo è a tempo illimitato, e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 – Finalità
Coerentemente con le precedenti sancite dall’Art. 5 dello Statuto Nazionale UCID l’Associazione si prefigge il perseguimento, in sede regionale, delle finalità sancite dall’Art. 5 dell’attuale Statuto Ucid Nazionale di cui all’art. 1 del presente statuto e più precisamente:
- la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
- la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa;
- lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed attività ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;
- la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.
Art. 6 – Attività
Per raggiungere le finalità di cui al precedente Art. 5, o coerentemente con l’indirizzo generale deciso dall’UCID Nazionale, Il Gruppo Regionale Lombardo:
- formula l’indirizzo generale della UCID – Gruppo Regionale assicurando nel territorio la realizzazione delle finalità dell’UCID – Nazionale, e promuovendo, coordinando e indirizzando l’attività delle Sezioni Locali con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;
- cura direttamente i rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale;
- rappresenta gli Imprenditori4 e i Dirigenti Cristiani aderenti all’UCID – Gruppo Regionale nei rapporti a carattere regionale presso organi che rappresentano localmente lo Stato, la Regione e gli altri enti pubblici o privati regionali;
- nomina o designa, quando richiesto, propri rappresentanti od osservatori presso commissioni od organizzazioni regionali;
- interviene con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra le Sezioni della UCID – Gruppo Regionale”.
TITOLO II
STRUTTURA FEDERATIVA DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 7 – Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti
Sono Soci della “UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Federazione Nazionale” e – Gruppo Regionale Lombardo” tramite le sezioni territoriali, Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani. Possono altresì divenire Soci persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all’attività dell’impresa nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle Istituzioni educative.
Le persone che condividono le finalità dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti ne diventano Soci attraverso l’iscrizione personale e diretta alla rispettiva Sezione territoriale; partecipano nelle forme rappresentative previste dal presente Statuto al rispettivo Gruppo regionale e, attraverso quest’ultimo, all’UCID Nazionale dalla quale riceveranno in riconoscimento formale con l’uso giuridicamente protetto della denominazione e del logo UCID.
Al momento dell’iscrizione alla rispettiva Sezione, i Soci verseranno una quota annuale per la Sezione comprensiva anche del contributo da trasmettere al Gruppo Regionale e all’UCID Nazionale in relazione alle rispettive delibere.
Art. 8 – Organismi Aderenti: SEZIONI – Autonomie
Il Gruppo Regionale ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell’ambito dell’indirizzo generale dato dall’UCID Nazionale così come stabilito dall’Art. 8 dello statuto di quest’ultima.
Aderiscono alla “UCID – Gruppo Regionale Lombardo” le sezioni Territoriali costituite e da costituirsi nella regione lombarda e quelle delle province di Novara e di Piacenza.
Le Sezioni territoriali al “UCID – Gruppo Regionale Lombardo” in sede locale hanno piena autonomia organizzativa, economica, di programma ed operativa, nell’ambito dell’indirizzo generale dato dal Gruppo Regionale come indicato al precedente art. 6.
Le Sezioni saranno costituite e disciplinate nel rispetto di quanto previsto in materia dal presente Statuto e da quello dell’UCID Nazionale.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 – Organi
Sono Organi della “UCID – Gruppo Regionale Lombardo”
L’Assemblea delle Sezioni
Il Consiglio Regionale
Il Comitato Esecutivo
Il Presidente
I Vice Presidenti
Il Segretario
Il Tesoriere
I Vice Segretari
Il Collegio dei revisori dei Conti
Il Collegio dei Provibiri
Art. 10 – Assemblea del Gruppo Regionale
- l’Assemblea delle Sezioni è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le rispettive materie riservate.
- l’Assemblea è formata:
a) dalle Sezioni, attraverso i loro rappresentanti che sono:
il Presidente e il Segretario di sezione;
un Delegato per ogni 20 soci o frazione.
Per “soci” si intendono le persone fisiche iscritte alle Sezioni come dichiarate dai rispettivi Consigli Direttivi e in regola con il pagamento delle quote.
- Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i membri del Consiglio Regionale e i Revisori dei conti.
- Sono inviati ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non di voto, il Consulente Ecclesiastico Regionale, i Presidenti onorari del gruppo, i past-President, i membri del Collegio dei probiviri.
- Il numero degli iscritti, al fine del computo degli aventi diritto al voto, è rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. Per gli organismi di nuova adesione (Sezione), il diritto al Delegato si computa con riferimento agli iscritti al momento della accettazione della adesione alla UCID Nazionale tramite il Gruppo Regionale.
La nomina dei delegati deve avvenire mediante delibera del Consiglio direttivo della Sezione sulla base dei computi sopra previsti.
Art. 11 – L’Assemblea in sede Ordinaria
E’ convocata ogni anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell’ultimo esercizio del triennio, mediante avviso da inviarsi agli aventi diritto 15 gg. prima dell’adunanza con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo e con l’elenco della materia da trattare. L’avviso sarà comunicato per lettera o mail o fax.
Detta Assemblea:
- approva le relazioni dell’attività svolta dal Gruppo;
- nomina i Consiglieri fra quelli designati dalle Sezioni;
- nomina i Consiglieri fra quelli designati dal Comitato Esecutivo Regionale;
- nomina i delegati regionali all’assemblea nazionale, in conformità alle disposizioni dello Statuto Nazionale;
- nomina il Collegio dei Probiviri;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12 – L’Assemblea in sede Straordinaria.
L’Assemblea in sede Straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria.
Detta assemblea:
- approva lo statuto del Gruppo e le sue modifiche;
- delibera l’eventuale scioglimento del Gruppo determinandone le modalità secondo il disposto dell’art. 29 del presente statuto;
- delibera sugli altri argomenti che le siano sottoposti nell’atto di convocazione e che non siano di competenza dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 13
Le assemblee Ordinaria e Straordinaria devono essere convocate dal Presidente su proposta del Consiglio Regionale o se ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 delle sezioni costituenti il Gruppo.
Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria saranno presiedute dal Presidente del Gruppo Regionale assistito dal Segretario Regionale. In caso di impossibilità di essi l’Assemblea sceglierà il proprio Presidente o Segretario fra i Soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita trascorso un’ora da quella indicata per la prima convocazione.
L’assemblea Straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 75% (settantacinquepercento) degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione almeno il 51% (cinquantunpercento) degli aventi diritto al voto. Le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Detta Assemblea in seconda convocazione deve essere indetta in giorno diverso da quello indicato per l’Assemblea in prima convocazione.
Ogni partecipante alle Assemblee – sia in sede ordinaria che straordinaria – potrà rappresentare per delega non più di altri tre soci. Per l’Assemblea in sede ordinaria la delega non potrà essere conferita a soci facenti parte del Consiglio Regionale in carica.
Art. 14 – Il Consiglio Regionale è formato:
- dai Presidenti in carica delle Sezioni;
- dai consiglieri nominati dall’Assemblea fra i Soci designati dalle singole Sezioni (1 ogni 40 Soci o frazioni di 40, in regola con i versamenti sociali);
- da n. 6 fino a n. 10 Consiglieri nominati dall’Assemblea su designazione del Comitato Esecutivo Regionale in carica.
I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio ha facoltà di integrarsi per cooptazione nel caso che nel percorso del triennio venissero a mancare dei Consiglieri. I Consiglieri da cooptare vanno scelti con le stesse modalità con cui furono scelti quelli cessati e scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio ha diritto di cooptare i subentranti ai delegati all’Assemblea Nazionale (nominati dall’Assemblea Regionale per un triennio) che decadessero durante il triennio in carica.
Il Consiglio nomina tra i soci membri un Presidente; fino a cinque Vice Presidenti Regionali, di cui un Vice Presidente Vicario, con l’orientamento che almeno uno abbia meno di 40 anni e che assicurino insieme una adeguata rappresentanza territoriale; il Segretario Regionale; fino a cinque Vice Segretari, di cui almeno uno abbia meno di 40 anni; un Tesoriere. Essi rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili; decadranno però precedentemente qualora decada il Consiglio Regionale che li ha eletti.
Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all’anno e tutte quelle ulteriori volte che sia convocato dal Presidente spontaneamente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, comunque mediante avviso da inviarsi agli aventi diritto 15 gg. prima dell’adunanza con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo e con l’elenco della materia da trattare. L’avviso sarà comunicato per lettera o mail o per fax.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle sedute si redigerà, da parte del Segretario, un processo verbale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o in difetto da altro Vice Presidente o in difetto dal Consigliere più anziano di età.
Art. 15 – Il Consiglio regionale:
- assume tutti gli opportuni provvedimenti per promuovere la realizzazione dei fini e degli scopi dell’Unione;
- approva i programmi di massima per l’attività di studio, di azione sociale annuali e pluriennali;
- ha il più alto mandato per l’amministrazione, tanto ordinaria che straordinaria del Gruppo. Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato all’Assemblea o domandata o al Comitato Esecutivo;
- determina entro novembre dell’anno precedente il contributo annuo che ogni Sezione deve versare al Gruppo Regionale per ciascun Socio iscritto, tenendo conto della quota di spettanza al Guppo Lombardo e di quella che il Gruppo è tenuto a versare alla Ucid Nazionale, nonché le modalità e i termini di tale versamento. La data di riferimento per il calcolo del numero dei Soci ai surriferiti fini e per il calcolo della rappresentanza proporzionale delle Sessioni in seno al Consiglio Regionale è quella del 1° gennaio dell’anno in corso;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- può nominare commissioni per particolari attività o settori di funzionamento del Gruppo;
- delibera sull’ammissione delle nuove Sezioni;
- verifica il rispetto da parte delle Sezioni delle norme statuarie e del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio Direttivo;
propone all’UCID Nazionale la revoca temporanea dell’uso giuridicamente protetto della denominazione e del logo UCID e la sospensione dall’adesione al Gruppo Regionale delle Sezioni per motivi di cui al punto seguente;
- i motivi di esclusione sono:
– la morosità continuata per oltre un anno previa contestazione della stessa;
– il venir meno dei requisiti essenziali indicati dal Gruppo regionale;
– le violazioni allo Statuto e all’eventuale regolamento;
– il mancato adeguamento alle delibere degli organi dell’UCID Nazionale e del gruppo regionale;
- approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria.
- nomina i delegati che partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’UCID Nazionale qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea Regionale e nomina i delegati che partecipano al Consiglio Direttivo dell’Ucid Nazionale;
Il Consiglio regionale ha la facoltà di nominare cosi onorari fra persone particolarmente qualificate e che abbiano particolarmente significato rispetto alle finalità perseguite dall’UCID.
Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo il Consulente Ecclesiastico regionale, i Presidenti onorari regionali, il Collegio dei revisori di Conti e dei Probiviri i quali tutti hanno diritto di Intervento e non di voto.
Art. 16 – Il Comitato esecutivo è formato da:
- Il presidente;
- I Vice Presidenti;
- Il Segretario;
- I Vice Segretari;
- Il Tesoriere;
Il Comitato Esecutivo, ferme le competenze degli organi singoli del Gruppo (Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Vice Segretari, Tesoriere) è organo esecutivo delle direttive e decisioni del Consiglio regionale, al quale riferisce sull’attività svolta in occasione delle riunioni del Consiglio medesimo. Può assumere in caso di urgenza decisioni di spettanza del Consiglio Regionale sottoponendole alla ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Regionale.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza.
Delle sedute del Comitato Esecutivo si redigerà da parte del Segretario un processo verbale.
Art. 17 – Presidente e Vice Presidenti
Il Presidente rappresenta il Gruppo e ne perseguono le linee di sviluppo.
A lui spetta la rappresentanza legale del Gruppo anche in giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto del Gruppo nei confronti di terzi; ha facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti.
L’età massima per la nomina a Presidente è, di norma, 75 anni di età.
In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente saranno esercitate dal Vice Presidente vicario o, se assente, dal Vice Presidente più anziano di età. La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega.
Il Presidente regionale ha mandato di durata triennale e può essere rieletto solo per un successivo mandato; può, peraltro, essere successivamente rieletto, purchè trascorso un periodo di ineleggibilità di tre anni.
Art. 18 – Segretario e Vice Segretari
Il Segretario in specie elabora il programma, da sottoporre al Consiglio Regionale, e sovrintende alla organizzazione e al buon funzionamento del Gruppo, dando le direttive dei casi.
Collabora col Presidente, il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere per il buon andamento del Gruppo.
Nell’espletamento del suo mandato si avvarrà dei Vice Segretari, del personale dipendente o di quanti collaborano al funzionamento del Gruppo.
Art. 19 – Tesoriere
Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa e contabile del Gruppo, eroga le spese deliberate, verifica gli incassi. Provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre al controllo dei revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio Regionale.
Art. 20 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall’Assemblea anche al di fuori degli associati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio ha competenza a risolvere tutte le controversie fra il Gruppo Regionale ed i soci o di questi tra di loro, comunque derivanti dall’applicazione e dalla interpretazione delle disposizioni del Presente Statuto o da fatti inerenti alla qualità di socio del Gruppo Regionale. In virtù di tale competenza, il Collegio decide definitivamente quale arbitro amichevole compositore, assicurando il contraddittorio fra le parti, con dispensa da ogni ulteriore formalità.
Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti è l’organo di controllo economico e finanziario del Gruppo Regionale:
i suoi compiti sono:
- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale;
- partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto al voto.
Il Collegio dei revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi – scelti anche fra i non soci – di cui uno sarà il Presidente e da due supplenti, nominati dall’Assemblea ordinaria per un triennio; il Collegio, al suo interno, nomina il Presidente.
Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica.
Art. 22 – Il Consulente Ecclesiastico
“L’UCID – Gruppo Regionale” ha un consulente Ecclesiastico Regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, per la durata di cinque anni e con l’incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera con la collaborazione di un Vice Consulente Ecclesiastico dallo stesso nominato e con i Consulenti Ecclesiastici delle Sezioni del Gruppo al cui coordinamento è preposto.
Art. 23 – I Presidenti Onorari del Gruppo Regionale
Il Consiglio direttivo del Gruppo Regionale può proporre all’Assemblea ordinaria, che nomina in numero non superiore a tre, i Presidenti onorari del Gruppo Regionale, fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati servizi alla UCID – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.
I Presidenti onorari partecipano di diritto, e senza diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e straordinarie e ai Consigli Regionali.
TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE
Art. 24 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del gruppo Regionale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
A fine esercizio sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale.
Art. 25 – Patrimonio
Il patrimonio del Gruppo Regionale è costituito:
- dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso del Gruppo Regionale a titolo di patrimonio;
- dalle eccedenze attive del rendiconto e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale, o per successiva destinazione;
- dalle entrate annuali che il Consiglio Regionale, con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, disponga ad incremento del patrimonio;
- dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Regionale quali quote da destinarsi a patrimonio.
- E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo Regionale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.
Art. 26 – Entrate
Le entrate del Gruppo Regionale sono costituite:
- dai redditi del patrimonio;
- dalle quote annuali delle Sezioni stabilite dal Consiglio Regionale;
- da sovvenzioni accordate;
- da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
- da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
- da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
- dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall’Assemblea ORDINARIA.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 27 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche del Gruppo Regionale sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura.
In caso di esigenze particolari potranno essere stabiliti il rimborso di spese vive o compensi in via forfetaria con decisione del Comitato Esecutivo, comunicati ai Revisori dei Conti.
Art. 28
Il presente Statuto, o le eventuali sue successive modifiche sono condizionati sospensivamente all’approvazione della Conferenza Episcopale Regionale.
Art. 29 – Scioglimento del Gruppo Regionale
Lo scioglimento “dell’UCID – Gruppo Regionale” deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria degli organismi aderenti secondo le modalità di cui all’Art. 13 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ comunque salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 30 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto Canonico in materia di Associazioni private di fedeli, salvo in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 31 – Norme transitorie
Il presente Statuto, oggi approvato in quanto modificativo di quello approvato dall’assemblea dei soci del 30 giugno 1998 (atto Not. Massimo Mezzanotte, notaio in Milano in data 30 giugno 1998 Rep. N. 135340/12431) è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Conferenza Episcopale Regionale).
Il Presidente, i membri del Consiglio Regionale in carica alla data dell’approvazione da parte dell’Assemblea del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato come conferito secondo il precedente Statuto. Il più breve tempo possibile, dopo l’approvazione definitiva da parte della Conferenza Episcopale Regionale del presente Statuto, verranno integrate le nomine qualora ve ne sia l’esigenza nei vari Organi.
Approvato lo Statuto, i vari organi a ciò deputati (Presidenza, Consiglio Regionale, Segretario) provvederanno ad invitare le proprie Sezioni a compiere tutto quanto occorre per l’attuazione delle norme del presente Statuto.
F.to Renzo Bozzetti
F.to Dottor Massimo Mezzanotte Notaio
* * *
Copia autentica conforme all’originale e suo allegato in più fogli muniti delle prescritte firme che rilascio in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 29 aprile 2011