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26 NOVEMBRE 2014 ATTUALITÀ SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MEDICINA DEL LAVORO

Attualità sull’applicazione della normativa in tema di medicina del lavoro

Mercoledì 26 novembre 2014
spring summer sitoL’argomento della serata è stato la presentazione degli aspetti più attuali della complessa normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro visti dall’ottica della figura del medico competente.
Si e’ perciò partiti dal definire che cos’è la medicina del lavoro e cioé
quella disciplina della medicina che studia le cause e le correlazioni esistenti tra lavoro e salute.
Una medicina dunque di tipo preventivo che si basa sulla identificazione e conoscenza dei fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro.
Sono stati poi introdotti i due concetti salienti di prevenzione e di salute.
Per prevenzione si deve intendere il “COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE … PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL’INTEGRITA’ DELL’AMBIENTE ESTERNO”.
Prevenire dunque significa impedire con opportune azioni, in anticipo, la manifestazione di eventi negativi per la salute dell’uomo.
Per salute si deve intendere il “COMPLETO BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE, NON SOLO ASSENZA DI MALATTIA O DI INFERMITA’ “.
Il riferimento normativo è costituito dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., Testo Unico ex Legge nr. 123 del 03 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, composto da 306 articoli e 51 allegati.

E’ stata successivamente presentata la figura del medico competente che collabora con il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione oltreché con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Il medico competente (mc) si occupa soprattutto di eseguire la sorveglianza sanitaria derivante dall’analisi dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro mediante un documento che prende nome di protocollo sanitario aziendale.
Nel protocollo sanitario aziendale, altrimenti detto piano sanitario, sono contenuti i rischi per la salute dei lavoratori suddivisi per mansione ed i relativi accertamenti sanitari previsti con le rispettive periodicità di esecuzione.
Per essere mc occorre essere in possesso di requisiti specifici (ad esempio il titolo di specializzazione in medicina del lavoro) e venire nominati dal datore di lavoro.
Il mc svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista.
La sorveglianza sanitaria eseguita da parte del mc comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
c) visita medica su richiesta del lavoratore …;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni.

In relazione agli esiti della visita medica il mc esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”.

Sono stati passati sinteticamente in rassegna diversi fattori di rischio per la salute dei lavoratori evidenziando come l’impatto sulla salute da essi derivato vada in molti casi ben al di fuori dello stretto ambito aziendale ponendo dei veri e propri problemi di salute pubblica e sociale.
La stretta attualità di questi giorni ha infatti prepotentemente riproposto il dramma delle morti derivate dalla inalazione delle fibre di amianto nei lavoratori e, soprattutto, cittadini di Casale Monferrato con tutto il carico di polemiche derivanti dalla sentenza di Corte di Cassazione che ha considerato prescritto il reato ed annullato di fatto la sentenza di secondo grado in cui Il magnate svizzero Schmidheiny, titolare della Eternit, era stato condannato a 18 anni per disastro doloso ambientale con conseguente sfumatura anche dei risarcimenti.
Una problematica quella legata alla inalazione delle fibre di amianto che tocca anche il nostro territorio (ad esempio con i casi di malattia e decessi in lavoratori della Centrale Enel di Turbigo ma non solo).
Si è fatto riferimento infine al delicato problema dell’integrità psicofisica dei lavoratori in caso di utilizzo di sostanze psicotrope e/o stupefacenti ovvero di consumo di bevande alcooliche.
Gli spunti di riflessione sono stati dunque molteplici ed hanno permesso di evidenziare come una materia apparentemente iperspecialistica abbia in realtà un impatto molto concreto con la nostra vita quotidiana.

Dr. Giorgio Praderio

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